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Dall'11 maggio farmaci urgenti senza ricetta
16 Maggio 2008 | 10:36

Dall'11 maggio anche chi è sprovvisto di ricetta medica potrà ritirare medicinali urgenti in farmacia. Il decreto frutto del dialogo tra il Ministero della Salute con la federazione degli ordini professionali dei farmacisti e dei medici è volto a salvaguardare il diritto del malato che, in caso di emergenza, si trovi ad avere bisogni di una medicina senza prescrizione medica. Inoltre regolamenta il ricorso ad una procedura, che ha tutte le caratteristiche di una deroga a quanto dettato dalla normativa vigente prevista dal decreto legislativo 274 del 2007. La nuova norma pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 12 aprile verrà quindi applicata dal prossimo 11 maggio. Lo scopo che si prefigge il Ministero  è quello di ''garantire la non interruzione di un trattamento in corso per i casi di patologie croniche ed acute o in occasione di dimissione ospedaliera''.
Nel caso però il farmacista si trovi davanti soggetti affetti da patologie croniche come diabete, ipertensione o altro "potrà consegnare il medicinale a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento con il farmaco, quali:

  1. presenza  in  farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali è prescritto il farmaco richiesto;
  2. esibizione  da  parte  del  cliente di un documento rilasciato dall'autorità  sanitaria  attestante  la  patologia  per la quale è indicato il farmaco;
  3. esibizione  da  parte  del  cliente  di un documento originale firmato  dal medico curante attestante la patologia cronica da cui il paziente  è  affetto,  con indicazione del farmaco utilizzato per il relativo trattamento;
  4. esibizione  di  una ricetta con validità scaduta da non oltre trenta  giorni;  in  tal  caso  il  farmacista è tenuto ad apportare un'annotazione  sulla  ricetta  che  impedisca la sua riutilizzazione nell'ambito della disciplina del presente decreto;
  5. conoscenza  diretta  da  parte  del  farmacista dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso.

La consegna dei medicinali senza ricetta non è ammessa per i medicinali stupefacenti, i medicinali con onere a carico del SSN e per medicinali vendibili al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

Scheda che il farmacista deve consegnare al cliente
(Modello proposto da Federfarma)

Adempimenti del farmacista

Quantità
Consegnare una sola confezione con il più basso numero di unità posologiche.  Nel caso di antibiotici iniettabili monodose può essere consegnata una quantità sufficiente ad assicurare la continuità del trattamento fino alla possibilità di contatto del paziente con il medico.

Scheda con specificazione del medicinale
a) Ricordare al cliente che la consegna del farmaco senza ricetta è una procedura eccezionale e che il cliente deve comunque informare il medico curante del ricorso alla procedura. b) Consegnare al cliente una scheda, da inoltrare al medico, contenente la  specificazione del medicinale consegnato.

Registro
Annotare su apposito registro (le cui pagine devono essere numerate, timbrate e siglate dal farmacista) la consegna dei farmaci.  
Nel registro devono essere riportati: − nome del farmaco; − iniziali del paziente;  − condizione che ha dato luogo alla consegna del farmaco.  Al registro deve essere allegata, nei casi in cui è prevista, la dichiarazione di assunzione di responsabilità del cliente.

Dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del cliente sulla veridicità del trattamento con il medicinale richiesto
E’ necessaria in caso di:
a) patologia cronica attestata da documento dell’autorità sanitaria, qualora il documento non indichi il farmaco da utilizzare;
b) patologia cronica documentata con ricetta scaduta da non oltre trenta giorni;  c) necessità di non interrompere il  trattamento terapeutico accompagnata da esibizione di una confezione inutilizzabile.

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